Il Tar Sardegna boccia il Comune di Cagliari e sblocca la costruzione di un palazzo di 7 piani in via Messina, in zona Bonaria, dando ragione all’impresa edilizia dopo lo stop imposto dal Comune di Cagliari a un intervento di demolizione e ricostruzione in zona B5 a seguito dell’adozione del nuovo Piano urbanistico comunale. Con la sentenza 820 del 22 maggio 2026, i giudici amministrativi hanno annullato la sospensione disposta dal Suape il 31 dicembre scorso, stabilendo che il titolo edilizio si era già formato prima dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia del nuovo Puc.
La vicenda riguarda la società Tomasi Edilizia srl, assistita dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero, impegnata in un progetto di demolizione e ricostruzione residenziale in una zona B5 della città ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 8 del 2015, la norma che disciplina gli interventi di rigenerazione urbana con premialità volumetriche.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il procedimento amministrativo aveva seguito il normale iter Suape: il primo agosto 2025 era stata attestata la completezza della documentazione, mentre il 23 settembre la conferenza di servizi si era conclusa con esito favorevole, subordinando il rilascio materiale del titolo al pagamento di circa 38 mila euro di corrispettivo monetario legato agli standard urbanistici.
Il nodo centrale del contenzioso nasce proprio qui. Per il Comune di Cagliari il pagamento del corrispettivo costituiva una condizione necessaria affinché il titolo edilizio potesse perfezionarsi. Di conseguenza, secondo Palazzo Bacaredda, il procedimento non si sarebbe ancora concluso quando il Consiglio comunale adottò il nuovo Puc il 25 novembre 2025, facendo scattare automaticamente le misure di salvaguardia urbanistica.
La società ricorrente sosteneva invece che il titolo edilizio si fosse già formato per silenzio-assenso il 30 settembre 2025, cioè allo scadere dei 60 giorni previsti dalla normativa Suape, e che il successivo pagamento degli oneri incidesse soltanto sull’efficacia del titolo e non sulla sua esistenza giuridica.
Il Tar ha condiviso questa impostazione. Nella sentenza, il collegio presieduto da Giulia Ferrari chiarisce che la disciplina Suape distingue nettamente tra la formazione del titolo edilizio e il suo rilascio materiale. Gli eventuali pagamenti o adempimenti economici successivi non bloccano la formazione del titolo, ma incidono soltanto sulla sua efficacia operativa.
I giudici amministrativi sottolineano inoltre che il pagamento richiesto dalla conferenza di servizi era stato effettuato il 20 novembre 2025, quindi comunque prima dell’adozione del nuovo Puc del 25 novembre. Questo elemento, secondo il Tar, consolidava definitivamente la posizione giuridica della società prima dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia urbanistica.
Da qui la conclusione: il Comune non poteva sospendere il procedimento né applicare retroattivamente le nuove regole urbanistiche a una pratica ormai definita nei suoi elementi sostanziali. Il Tar ha quindi annullato la determinazione dirigenziale del Suape del 31 dicembre 2025.
La sentenza assume un rilievo importante anche oltre il singolo caso. Il pronunciamento affronta infatti uno dei temi più delicati emersi dopo l’adozione dei nuovi strumenti urbanistici comunali: il rapporto tra silenzio-assenso, tempi del procedimento Suape e applicazione delle norme di salvaguardia urbanistica.
Il Tar ribadisce il principio della certezza dei tempi amministrativi e afferma che le amministrazioni non possono riaprire o prolungare i termini procedimentali attraverso interpretazioni estensive degli adempimenti economici richiesti ai privati. Una linea destinata probabilmente ad avere effetti anche su altri interventi edilizi rimasti sospesi durante la fase di transizione verso il nuovo Puc di Cagliari.













